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Domande frequenti – Modelli 231

Che cosa prevede il D. LGS. 231/01?

Il d. lgs. 231/01 disciplina la responsabilità degli Enti per alcune tipologie di reato commesse nel suo interesse e/o vantaggio da persone che rivestono posizioni apicali o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di queste.

Il reato, quindi, genera sia la responsabilità penale dell’autore sia la responsabilità amministrativa dell’Ente.

 

Chi sono le persone che rivestono funzioni apicali?

Tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

 

Chi sono gli Enti interessati dal d. lgs. 231/01?

Tutti gli Enti con personalità giuridica e le società o le associazioni prive di personalità giuridica.

 

Quando l’Ente non è responsabile?

L’ente non risponde se l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; se le persone hanno commesso il reato perseguendo un proprio vantaggio oppure aggirando i modelli di organizzazione e di gestione predisposti dall’Ente; se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto dall’Ente al controllo sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.

 

Quali sanzioni si applicano all’Ente in caso di responsabilità derivante dal d.lgs. 231/01?

Le sanzioni applicabili sono pecuniarie, interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

 

In che cosa consistono le sanzioni pecuniarie?

Le sanzioni pecuniarie si applicano per quote (da 100 a 1000); il valore di ogni quota varia da euro 258,32 ad euro 1.549,37; l’importo della sanzione varia da euro 25.832,00 ad euro 1.549.370,00; non è ammesso il pagamento in misura ridotta se non nei casi previsti ex art. 12 d.lgs. 231/01; della sanzione risponde solo la società con il suo patrimonio; il credito dello Stato per sanzioni è privilegiato.

 

Possono essere ridotte le sanzioni pecuniarie?

Si.

Secondo l’art. 12 è prevista una riduzione della metà se l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ha ricavato vantaggio; se il danno patrimoniale cagionato è di lieve entità.

E’ prevista una riduzione da un terzo alla metà se prima dell’apertura del dibattimento l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato efficacemente in tal senso; è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati.

 

Come vengono determinate le quote?

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

 

Quali sono le sanzioni interdittive?

– Interdizione dall’esercizio dell’attività;

– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

– divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;

– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Quando si applicano le sanzioni interdittive?

Solo se espressamente previste.

Si applicano se l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità nonché in caso di reiterazione degli illeciti.