Secondo l’art. 1352 del codice dell’ordinamento militare (d. lgs. n. 66/2010) è illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine.
Le sanzioni disciplinari possono essere di corpo o di stato.
Le sanzioni di CORPO sono il richiamo, il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore. Le sanzioni di STATO sono la sospensione disciplinare dall’impiego, la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo), la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del Militare, la perdita del grado per rimozione.
Le sanzioni disciplinari di stato comportano il venir meno (temporaneamente o definitivamente) del rapporto di impiego pubblico. Lo stipendio è erogato nella misura della metà del trattamento economico previsto; agli effetti pensionistici, il tempo trascorso in sospensione è computato per metà; vi è una detrazione sull’anzianità (anche per il personale in congedo).
Si.
Il D.lgs. 173 del 27.12.2019 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate) ha introdotto il comma 3 bis all’art. 1370 c.o.m. secondo cui: “nei procedimenti disciplinari di stato il militare
inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3 (militare), può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.
Si.
Per le sanzioni disciplinari di CORPO è previsto il ricorso gerarchico (sia per motivi di merito che di legittimità! E’ consigliabile, pertanto, che venga redatto da un professionista perché gli eventuali motivi non sollevati non potranno essere riproposti in caso di ricorso al Tar!), ricorso al Tar oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’istanza di riesame è presentabile in qualunque tempo se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o da far dichiarare il proscioglimento dell’addebito.
Per le sanzioni disciplinari di STATO è previsto il ricorso al Tar oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Si.
Per le infrazioni di LIEVE ENTITA’ (procedimento disciplinare di corpo
diverso dalla consegna di rigore) vi è obbligo di avvio del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni di RILEVANTE ENTITA’ vi è l’obbligo dell’azione disciplinare ma il procedimento, se iniziato, viene sospeso (e promosso al termine del procedimento penale) qualora, ad esempio, risulti particolarmente difficile accertare il fatto addebitato al militare.
Si.
Su istanza di parte rivolta al Comandante di corpo entro 6 mesi dalla sentenza penale.
L’amministrazione riaprirà il procedimento disciplinare entro 90 giorni dall’istanza o dalla comunicazione della sentenza e si concluderà entro 270 giorni (se la riapertura riguarda un procedimento disciplinare di stato) oppure 90 giorni (se la riapertura riguarda un procedimento disciplinare di corpo) decorrenti dalla contestazione addebiti.
Tutti gli atteggiamenti vessatori e ripetuti nel tempo, commessi dai superiori a danno dei subordinati, che recano danno alla salute, all’onore, alla crescita professionale del militare.
Il militare DOVRA’ provare (in maniera dettagliata e rigorosa!) che la condotta del superiore ha carattere persecutorio ed è volta a ledere l’identità psicofisica cagionando un danno ingiusto, che vi è un nesso di causalità tra condotta e danno e che tali condotte non rientrino nella normale conflittualità tra subordinati.
Possono essere svolte ma devono essere compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, svolte al di fuori dell’orario di lavoro senza carattere di continuità, isolate e saltuarie.
Si distinguono in attività che richiedono solo una comunicazione al comandante di corpo (ad esempio attività sportiva dilettantistica, attività a titolo gratuito o solo con rimborso spese, volontariato, attività artistiche) la cui mancanza genera un procedimento disciplinare oppure attività che richiedono un’autorizzazione ministeriale preventiva (ad esempio attività agricole a conduzione familiare, incarichi di professore a contratto di università se è previsto un compenso, amministratore del proprio condominio).
L’amministrazione intima al militare di cessare l’attività entro 15 giorni. Se il militare non ottempera si aprirà un procedimento disciplinare.
Se il militare non cessa l’attività si verificherà la cessazione del servizio per decadenza ed inoltre il militare dovrà restituire all’amministrazione quanto percepito nell’attività svolta.