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Domande frequenti – Famiglia

Cos’è la separazione dei coniugi?

La separazione è un istituto giuridico previsto dal codice civile e viene richiesta dai coniugi nel momento in cui decidono di porre fine al matrimonio.

Può essere CONSENSUALE quando i coniugi, di comune accordo, avviano una delle procedure previste dall’ordinamento, oppure GIUDIZIALE quando è solo un coniuge che ritiene impossibile la prosecuzione del rapporto e si rivolge al Tribunale affinchè dichiari la separazione con sentenza.

La separazione ha natura transitoria perché lo scioglimento del matrimonio non è ancora definitivo.

 

Quali sono gli effetti della separazione?

Dopo la separazione i coniugi non sono più tenuti ad abitare nella stessa casa né a prestarsi reciproca assistenza morale.

I Coniugi separati continuano a godere dei diritti successori, sono tenuti all’assistenza materiale versando, se necessario, un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente più debole, hanno diritto ad una parte della pensione di reversibilità, del trattamento di fine rapporto (TFR) nonché dell’indennità di mancato preavviso, ed hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

 

Che cos’è l’addebito della separazione?

L’addebito viene richiesto dai uno dei coniugi quando ritiene che la fine del matrimonio sia stata causata dall’altro con un comportamento consistito nella violazione di uno o più doveri coniugali (ad esempio di fedeltà, di coabitazione, ecc.).

Il giudice, quando accerta che tale comportamento sia stato effettivamente la causa della fine del matrimonio, pronuncia la separazione con addebito.

 

Quali sono le conseguenze della pronuncia di addebito?

Le conseguenze dell’addebito della separazione al coniuge che con il proprio comportamento ha violato i doveri coniugali sono: la condanna alle spese legali del giudizio, la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e la perdita dei diritti successori verso il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione.

 

Che cos’è il divorzio e quando si può richiedere?

Con il divorzio la fine del matrimonio diviene definitiva.

Può essere congiunto (se entrambi i coniugi lo richiedono) o giudiziale (con ricorso al Tribunale da parte di uno solo dei coniugi).

Può essere richiesto decorsi 6 mesi dalla definizione della separazione consensuale oppure 12 mesi nell’ipotesi di separazione giudiziale.

 

Quali sono gli effetti del divorzio?

Viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze, il coniuge economicamente svantaggiato, sussistendone i presupposti, ha diritto al c.d. assegno divorzile, si verifica la perdita dei diritti successori e, inoltre, se il coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento avrà anche diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, a condizione che il superstite non si sia risposato.

NON VENGONO MENO i doveri verso i figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.

 

Quali sono gli aspetti che possono essere regolati nella separazione e nel divorzio?

Nella separazione e nel divorzio possono essere regolati gli aspetti economici (ad esempio eventuale assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge, eventuale trasferimento di beni tra coniugi), l’affidamento dei figli, il mantenimento ordinario e straordinario dei figli.

 

Qual è il criterio di affidamento dei figli?

Il nostro ordinamento predilige l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi. Saranno questi ultimi a determinare le modalità attraverso cui esercitarlo o, in mancanza di accordo, saranno stabilite dal giudice.

 

E’ possibile l’affidamento esclusivo dei figli?

Si ma soltanto quando ricorrono gravi motivi: ad esempio, il genitore è inadeguato al suo ruolo e non è capace di prendersi cura del figlio, quando è dedito al gioco d’azzardo, ecc..

Si consiglia di valutare con il proprio legale di fiducia, caso per caso, la sussistenza delle condizioni ai fini della domanda di affidamento esclusivo dei figli.

 

Si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio?

Si. Quando sono mutate le condizioni stabilite in fase di separazione e/o divorzio è possibile chiedere la modifica dei relativi provvedimenti.

 

E’ possibile il divorzio immediato?

Si, in alcuni casi è possibile procedere con il divorzio immediato senza preventiva separazione:

    • quando l’altro coniuge straniero abbia ottenuto divorzio all’estero o all’estero abbia contratto nuovo matrimonio;
    • qualora il matrimonio non sia stato consumato;
    • quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
    • quando, dopo la celebrazione del matrimonio, uno dei due coniugi sia stato condannato all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni ovvero a qualsiasi pena, se i reati commessi sono incesto, delitti sessuali o per induzione, omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno di coniuge o figli, nonché per lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci, attuati contro coniuge o prole.

 

E’ possibile essere ammessi a Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di separazione e divorzio?

Si, è possibile sia nei casi di separazione/divorzio giudiziale sia nei casi di separazione/divorzio consensuale.

E’ necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01 al 2023 aggiornato di anno in anno.

 

Cosa cambia con la riforma Cartabia?

Si può ricorrere al Tribunale per chiedere nello stesso atto sia la separazione che il divorzio (sarebbero, dunque, due atti in uno).

Quest’ultimo, poi, si verificherà solo dopo decorso il termine previsto dalla legge e cioè sei mesi se la separazione è consensuale, dodici mesi se la separazione è giudiziale e sempre previ ulteriori incombenze richieste dal Tribunale.