Il d. lgs. 231/01 disciplina la responsabilità degli Enti per alcune tipologie di reato commesse nel suo interesse e/o vantaggio da persone che rivestono posizioni apicali o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di queste.
Il reato, quindi, genera sia la responsabilità penale dell’autore sia la responsabilità amministrativa dell’Ente.
Tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.
Tutti gli Enti con personalità giuridica e le società o le associazioni prive di personalità giuridica.
L’ente non risponde se l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; se le persone hanno commesso il reato perseguendo un proprio vantaggio oppure aggirando i modelli di organizzazione e di gestione predisposti dall’Ente; se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto dall’Ente al controllo sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.
Le sanzioni applicabili sono pecuniarie, interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni pecuniarie si applicano per quote (da 100 a 1000); il valore di ogni quota varia da euro 258,32 ad euro 1.549,37; l’importo della sanzione varia da euro 25.832,00 ad euro 1.549.370,00; non è ammesso il pagamento in misura ridotta se non nei casi previsti ex art. 12 d.lgs. 231/01; della sanzione risponde solo la società con il suo patrimonio; il credito dello Stato per sanzioni è privilegiato.
Si.
Secondo l’art. 12 è prevista una riduzione della metà se l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ha ricavato vantaggio; se il danno patrimoniale cagionato è di lieve entità.
E’ prevista una riduzione da un terzo alla metà se prima dell’apertura del dibattimento l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato efficacemente in tal senso; è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati.
Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
– Interdizione dall’esercizio dell’attività;
– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
– divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
– divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Solo se espressamente previste.
Si applicano se l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità nonché in caso di reiterazione degli illeciti.