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Violazione dell’art. 720 c.2 lett.b del D.P.R. 90/2010: “l’uso dell’uniforme è vietato al militare nello svolgimento delle attività private”.

TAR EMILIA ROMAGNA, SENTENZA N. 124 DEL 18 FEBBRAIO 2021

CASO

Caporale Maggiore dell’Esercito in servizio presso l’Accademia Militare di Modena veniva sottoposto a procedimento disciplinare che si concludeva con la sospensione per due mesi dal servizio con la motivazione: “Graduato dell’Esercito, in Modena, il 27.05.2017, procedeva alla vendita di un cucciolo di razza Bouledogue Francese in violazione delle norme che, al fine di prevenire il traffico illecito di animali da compagnia, stabiliscono l’obbligo, in capo al detentore di cani, di identificare e registrare l’animale in possesso mediante microchip prima di procedere alla vendita dello stesso. Il Caporal Maggiore, che proponeva regolarmente tramite un noto sito internet un elevato numero di pubblicazioni recanti la vendita di cuccioli di varie razze in diverse città italiane, peraltro, per il buon esito della vendita e a garanzia della propria serietà, precisava di essere un militare ed inviava delle foto che lo ritraevano in mimetica. Il Graduato, con tale grave comportamento, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza”.

La sanzione veniva impugnata dal militare sostenendo che l’esibizione della divisa era avvenuta soltanto tramite wapp nell’ambito di una conversazione privata e che non aveva divulgato sui social network la vendita di cuccioli né il suo status di militare.

Il Ministero della Difesa si costituiva ritenendo infondato il ricorso in quanto il militare avrebbe svolto un’attività non occasionale di vendita dei cuccioli non consentita al militare secondo l’art. 894 TUOM nonchè avrebbe violato l’art. 720 c.2 lett.b del D.P.R. 90/2010 che impone il divieto di uso in privato dell’uniforme.

Il militare contestava all’amministrazione di voler integrare in questa sede la motivazione evidenziando che la sanzione inflitta aveva ad oggetto una sola condotta e non una pluralità di annuncidi vendita accompagnati dalla pubblicazione della foto in divisa.

Il TAR Emilia Romagna ritiene fondato il ricorso esprimendo una serie di principi importanti.

  1. Dalla lettura dell’addebito contestato e della sanzione inflitta si ritiene che la condotta contestata faccia riferimento ad un singolo episodio e non ad una pluralità di condotte così come affermato dall’amministrazione non avendo, quest’ultima, provatol’utilizzo della divisa nei social network in altre occasioni di vendita.
  2. Vi deve essere, quindi, corrispondenza tra l’addebito contestato e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare inflitta: non si può infliggere una sanzione per fatti diversi da quelli contestati.
  3. Il tar non condivide, tuttavia, la difesa del militare laddove afferma che l’uso della divisa è avvenuto in una conversazione privata tramite wapp. L’art. 720 c. 2 lett. b del D.P.R. 90/2010 vieta al militare l’uso dell’uniforme nello svolgimento delle attività private. Conseguentemente la condotta tenuta dal Caporal Maggiore è incompatibile con lo status di militare anche se avvenuta nell’ambito di una conversazione tra privati.

LE CONCLUSIONI DEL TAR EMILIA ROMAGNA.

Il Tar ritiene comunque illogica la sanzione della sospensione per due mesi dal servizio inflitta al militare tenuto conto dei fatti oggetto di addebito e del contesto privato in cui si sono svolti.

Afferma, il Tar Emilia Romagna, che la sanzione potevaapparire proporzionata qualora si fosse trattato di diffusione pubblica di immagini del militare in uniforme per plurime attività di vendita di cani poiché sarebbe stata fortemente lesiva del decoro delle Forze Armate.

Annulla, pertanto, la sanzione facendo salvo il diritto dell’amministrazione di esercitare nuovamente il potere disciplinare in conformità alle motivazioni esposte.