Dopo il divorzio la moglie riacquista il cognome che aveva antecedentemente al matrimonio. Tuttavia il Giudice può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 654 dell’11 gennaio 2022, si è pronunciata al riguardo affermando che: “l’aggiunta del cognome maritale è un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio. L’eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell’interesse meritevole di tutela dell’ex coniuge…la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, ma che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica”.
In sostanza, l’interesse meritevole di tutela è valutato discrezionalmente dal Giudice e non può coincidere con quello derivante dalla notorietà del marito.