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Assegno divorzile alla moglie priva di redditi ma proprietaria di beni immobili di cui paga le spese.

Con l’Ordinanza n. 4034 dell’08/02/2022 la Corte di Cassazione ha confermato l’assegno divorzile alla moglie priva di redditi ma proprietaria di beni immobili di cui paga le spese dopo aver verificato che l’assenza di redditi propri derivava da scelte familiari comuni.

La corresponsione dell’assegno divorzile, infatti, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Qualora, invece, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente l’assegno sia stato formato con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il contributo fornito dal primo durante il matrimonio e che, quindi, sia stato già compensato il sacrificio delle sue aspettative professionali per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio (Cass. Civ., Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019).

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