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Militari e trasferimenti ex L. 104/92

Il consiglio di Stato afferma che non è sufficiente che il militare provi la presenza di posti vacanti in alcune delle sedi ambite ai fini dell’accoglimento della domanda di trasferimento dovendo l’Amministrazione indicare puntualmente gli elementi ostativi riferiti alla attuale sede di servizio e a quella richiesta, tenendo conto anche del grado e/o della posizione e specialità rivestita il che implica una valutazione accurata delle esigenze funzionali degli uffici.

Cons. Stato, sentenza n. 11191/2023 del 27/12/2023