Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 23 agosto 2021, n. 23318, è necessario valutare se la scelta del part time è dovuta ad esigenze familiari, quali ad esempio l’accudimento dei figli, oppure se esula dalle stesse.
Nel primo caso tale scelta viene valutata ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile perché la donna, sacrificando la propria capacità professionale, ha contribuito alla vita ed al patrimonio familiare.
Se, invece, la donna, libera da impegni familiari ed ancora in grado di lavorare a tempo pieno, ha scelto volontariamente di lavorare part time non incrementando il proprio reddito, allora ciò sarà valutato dal Giudice ai fini della diminuzione dell’assegno divorzile.