La Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’ 11 giugno 2020, n. 11202 riprende quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 secondo cui l’assegno divorzile ha una funzione in parte assistenziale ed in parte compensativa e perequativa, di conseguenza, ai fini della decisione sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno si deve effettuare una “valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.
L’assegno divorzile, pertanto, non viene meno soltanto perché l’ex coniuge svolge un’attività lavorativa i cui redditi non sono dichiarati poichè il Giudice dovrà valutare anche il contributo fornito dallo stesso alla vita ed al patrimonio familiare in costanza di matrimonio.